Etichette alimentari: il nuovo regolamento europeo

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Per consentire lo smaltimento delle scorte degli alimenti immessi sul mercato ed etichettati prima del 1 luglio, fino al 31 luglio 2009 continueranno a circolare i prodotti anche se non conformi al nuovo regolamento europeo. Di cosa sto parlando? Del regolamento che prevede novità nella etichettatura e nella pubblicità a proposito di indicazioni come “leggero”, “naturale”, prodotti “a basso” o “ridotto” “contenuto calorico”, “di grassi”, “di zuccheri” ma anche “senza sale”, “fonte di fibre”, “vitamine”, “proteine” o “sali minerali”. Novità anche nelle indicazioni che affermano o suggeriscono l’esistenza di un rapporto tra una categoria di un alimento o uno dei suoi componenti e la salute. Il ruolo di una sostanza nutritiva per la crescita, lo sviluppo o le funzione dell’organismo, psicologiche e comportamentali potranno essere autorizzate solo se basate su dati scientifici generalmente accettati e ben comprese dal consumatore medio. Chi ha voglia di leggere la Gazzetta ufficiale? contenente il regolamento n.1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari? per i piu’ pigri una sintesi delle indicazioni nutrizionali consentite e prendete nota!

ELENCO DELLE INDICAZIONI NUTRIZIONALI CONSENTITE

-A BASSO CONTENUTO CALORICO: non più di 40 kcal/100 gr per i solidi o 20 kcal/100ml per i liquidi.

-A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO: valore energetico ridotto di almeno il 30% rispetto all’alimento analogo.

– SENZA CALORIE: non più di 4 kcal/100 ml.

– A BASSO CONTENUTO DI GRASSI: non più di 3 g/100 g per i solidi o 1,5 g/100 ml per i liquidi (1,8 g/100 ml per latte parzialmente scremato).

– SENZA GRASSI: non più di 0,5 g/100 g o ml.

– A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI: non più di 1,5 g/100g o 0,75 g/100 ml.

– SENZA GRASSI SATURI: non più di 0,1 g/100 g o 100 ml.

– A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI: non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi.

– SENZA ZUCCHERI: non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.

-SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI: nessun mono o disaccaride aggiunto o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento contiene naturalmente zuccheri, deve essere indicato “CONTIENE IN NATURA ZUCCHERI”.

– A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE: non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g . o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali – precisa la Coldiretti – disciplinate dalla Direttiva Ce 80/777 non più di 2 mg. di sodio per 100 ml.

– A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE: non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque.

– SENZA SODIO O SENZA SALE: non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100g.

– FONTE DI FIBRE: almeno 3g/100g o almeno 1,5g/100 kcal.

-AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE: almeno 6g/100g o almeno 3g/100kcal.

– FONTE DI PROTEINE: almeno 12% valore energetico dell’alimento è apportato da proteine.

– AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE: almeno il 20% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine.

– FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]: almeno il 15% RDA di cui all’allegato della direttiva 90/496/CEE o una quantità prevista dalle deroghe di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) 1925/2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti.

– AD ALTO CONTENUTO DI[NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI] : almeno due volte il valore di “fonte naturale di [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o [NOME DEL O DEI MINERALI].

– CONTIENE [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO]: conformità a tutte le disposizioni applicabili del presente regolamento, in particolare all’articolo 5. Per le vitamine e i minerali si applicano le condizioni dell’indicazione “fonte di”.

– A TASSO ACCRESCIUTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]: è consentita solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per l’indicazione «FONTE DI» e l’aumento del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile.

– A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]: è consentita – riferisce la Coldiretti – solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile una differenza del 10 % nei valori di riferimento e del sodio o del valore equivalente del sale, per i quali è accettabile una differenza del 25 %.

– LEGGERO/LIGHT: L’indicazione che un prodotto è «LEGGERO» o «LIGHT» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «RIDOTTO»; l’indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «LEGGERO» o «LIGHT».

– NATURALMENTE/NATURALE: puo’ essere inserito nell’indicazione se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l’impiego di un’indicazione nutrizionale



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